L’Italia delle autonomie ai tempi del “coronavirus”

di Andrea Ingiulla

Avv. Andrea Ingiulla

L’art.114 della Costituzione recita che:

 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

La norma sopra riportata ci dice, in parole povere, che nel nostro sistema costituzionale il “potere” non viene esercitato in modo accentrato solo dallo Stato centrale e quindi dai suoi organi (Parlamento, Governo, Magistratura), ma viene “decentrato” e quindi attribuito anche agli enti locali territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Questo principio, che rappresenta uno dei capisaldi del nostro ordinamento giuridico, sembra oggi essere entrato in crisi di fronte all’esplosione dell’emergenza sanitaria, conseguente alla pandemia da coronavirus che ha colpito pesantemente anche il nostro Paese.

E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, il proliferare di decreti emanati dal Governo, di ordinanze regionali e perfino di ordinanze sindacali, che non sempre appaiono andare nella stessa direzione. Anzi, sembra al contrario che vi sia una gara tra i diversi soggetti istituzionali ad emanare norme, che molto spesso si pongono in contraddizione tra loro e che finiscono per ingenerare confusione nei confronti dei soggetti che sono tenuti a rispettarle, e cioè noi cittadini.

Districarsi in questa “torre di Babele” di norme eterogenee non è affatto semplice, ma costituisce esercizio arduo se non addirittura impossibile.

Per tentare di fare un po’ di chiarezza, cerchiamo di riassumere, nel modo più semplice possibile, lo stato attuale della normativa alla luce dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza.

Con il decreto legge n.19/2020 del 25.3.2020, ancora oggi all’esame del Parlamento per la relativa conversione, il Governo si è sostanzialmente riservato il potere di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, e lo esercita mediante lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), previa intesa con gli altri Ministri interessati e sentiti i Presidenti delle Regioni.

A questi ultimi è (sarebbe) consentito introdurre “misure ulteriormente restrittive” solo in presenza di precisi e determinati presupposti: a) nelle more dell’adozione del DPCM e quindi fino a quando non sia stato esercitato il potere di normazione da parte del Governo; b) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in parti di esso; c) a condizione che le misure ricadano nell’ambito delle attività di loro competenza e non incidano sulle attività produttive ed in particolare su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Ancora minore spazio di manovra è stato lasciato ai sindaci, ai quali è stato inibito “a pena di inefficacia” di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le disposizioni statali.

Se non venissero rispettati i limiti imposti dalla normativa statale, i provvedimenti emessi dalle regioni e dai comuni sarebbero da ritenersi illegittimi, con conseguente invalidità anche delle sanzioni eventualmente irrogate per la violazione di detti provvedimenti.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca

La correttezza dell’impianto normativo sopra descritto è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale, con parere n.260/2020 del 7.4.2020, si è espresso sulla nota vicenda relativa all’ordinanza del sindaco di Messina, che aveva imposto l’obbligo di preavviso e di registrazione per tutti coloro i quali, attraversando lo stretto, facevano accesso in Sicilia. Con il suddetto parere, infatti, il massimo consesso della giustizia amministrativa, nell’evidenziare che l’ordinanza sindacale, oltre che inefficace ex lege era anche illegittima sotto diversi profili, ha affermato che “In presenza di emergenze di carattere nazionale, dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali”.

Purtroppo, come ci dimostra anche l’esperienza di questi giorni, non sembra che l’invito alla gestione unitaria della crisi sia stato raccolto dagli enti locali.

Ed invero, non sono rari i casi di “governatori” delle Regioni e sindaci di comuni, i quali continuano a sbizzarrirsi nell’emanazione di atti amministrativi palesemente in contrasto con le disposizioni normative impartite dal Governo nazionale. Si veda, ad esempio, il caso dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Calabria in materia di apertura dei bar e dei ristoranti, nei cui confronti il Governo ha già preannunciato impugnativa e di cui vedremo l’esito nei prossimi giorni. Si pensi, ancora, all’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, che continua a vietare l’ingresso all’interno del territorio regionale, impedendo in tal modo a migliaia di studenti e lavoratori siciliani di fare rientro nelle loro abitazioni.

Quali siano le ragioni della difficoltà che abbiamo noi italiani a perseguire in modo unitario l’interesse comune, non è risposta facile a darsi.

Sarà forse l’esasperazione della conflittualità politica a tutti i costi, che non guarda più ai contenuti ma alla propaganda ed alla smania di protagonismo di taluni soggetti; sarà forse la nostra natura italica, che ci contraddistingue per l’atavica divisione in fazioni, facendoci perdere di vista i reali obiettivi da perseguire.

Come detto, io non sono in grado di fornire alcuna risposta; mi limito solo a pensare agli oltre 60 milioni di italiani che da domani, data del fatidico avvio della fase 2, non hanno ancora ben chiaro come dovranno comportarsi.


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